La Corte Costituzionale ha sancito l’incostituzionalità degli articoli
del Codice civile che, disciplinando l’impresa familiare, non includono tra i
familiari che possono partecipare alla stessa il convivente di fatto / more
uxorio e riconoscono a quest’ultimo tutele più deboli e differenziate rispetto
a quelle previste per i familiari / affini che lavorano nell’impresa familiare.
A seguito di tale sentenza, pertanto, nell’ambito dell’impresa
familiare, il convivente di fatto va equiparato ai familiari del titolare e
conseguentemente allo stesso vanno riconosciuti i medesimi diritti e tutele
previsti per i familiari partecipanti all’impresa familiare.
Ciò è rilevante anche per effetto del riflesso in campo previdenziale in
quanto, alla luce della sentenza in esame, l’equiparazione del convivente di
fatto al coniuge nell’ambito dell’impresa familiare dovrebbe comportare
l’obbligo di iscrizione all’INPS anche per il convivente di fatto che
partecipa con la propria attività di lavoro all’impresa familiare dell’altro
convivente in maniera abituale e prevalente.









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