Legittimità licenziamento per assenza alla visita fiscale

Un argomento sempre attuale e di interesse è la normativa e la prassi sulla gestione del periodo di assenza per malattia dei dipendenti sulle quali spesso non si registra molta chiarezza né da parte dei datori di lavoro che dei prestatori soprattutto relativamente alla possibilità di licenziamento di un lavoratore assente alla visita fiscale: proviamo a fare ordine.

In primis si comunica che la Corte di Cassazione con sentenza n. 24681/16 ha confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente che si è ripetutamente sottratto alle visite fiscali confermando l’orientamento dominante sulla centralità del controllo della malattia e sulla necessità di giustificare eventuali assenze alle verifiche.

Ma procediamo per gradi.

Il lavoratore dipendente deve rispettare le cc.dd. fasce di reperibilità ossia gli orari della giornata (dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00) in cui rimanere disponibile presso la propria residenza o il domicilio comunicato per ricevere l’eventuale visita fiscale. Va precisato come il TAR del Lazio abbia equiparato gli orari delle visite fiscali per dipendenti del settore pubblico e quelli del settore privato per l’espletamento dei controlli domiciliari di malattia.

Quando un lavoratore non è presente al momento della visita fiscale a domicilio, il medico dell’INPS incaricato a effettuare il controllo lascia un avviso invitandolo a recarsi al controllo ambulatoriale il giorno lavorativo successivo.

In caso di assenza ingiustificata, il dipendente perde il diritto al trattamento economico per malattia con sanzioni progressive in base alle assenze registrate nel corso degli accertamenti: infatti la sanzione per la mancata presenza alla prima visita in ordine di tempo è la perdita totale del sostegno economico per i primi 10 giorni di malattia. Invece, la sanzione per la mancata presenza alla seconda visita di controllo è la riduzione del 50% del trattamento economico per il tempo restante di malattia mentre la sanzione per l’assenza del lavoratore alla terza visita è la sospensione dell’indennità INPS per tutto il periodo residuo di malattia.

La Corte di Cassazione con pronuncia del 24 settembre 1996 n. 8423 ha specificato che, in merito al diritto al trattamento economico di malattia, fa fede fino a prova contraria la dichiarazione del medico incaricato circa l’impossibilità di eseguire il controllo per l’assenza del lavoratore dal domicilio. A fronte di un’attestazione in tal senso grava sul lavoratore dimostrare di essere stato presente e reperibile al proprio domicilio oppure di avere avuto un giustificato motivo idoneo ad escludere l’illegittimità dell’irreperibilità.

Come giustificare l’assenza in caso di visita fiscale? In caso di assenza alla vista fiscale all’indirizzo indicato nel certificato medico, se non si tratta di una patologia esonerata come vedremo in seguito, il lavoratore può comunque presentare, entro 15 giorni dalla sanzione notificata, una lettera di giustificazione per l’assenza alla visita fiscale.

Parliamo di comprovate cause di giustificazione motivate da forza maggiore, situazioni che hanno reso necessaria l’immediata presenza del lavoratore in altro luogo e/o di visite, prestazioni e accertamenti specialistici contemporanei alla visita fiscale.

In questi casi comunque il dipendente, può allontanarsi dall’indirizzo indicato nel  certificato medico, durante le fasce di reperibilità, ad esempio per effettuare una visita medica specialistica o per accertamenti specialistici o per altri motivi, sempre documentati.

Ci sono dei casi in cui il lavoratore è esonerato dal rispettare le fasce di reperibilità durante la malattia ma in questo caso non solo l’esenzione dalla visita fiscale va indicata direttamente dal medico che attesta la malattia nel certificato medico ma, in ogni caso, vale solo in specifici casi previsti dalla normativa vigente.

Come dicevamo,  può capitare che il lavoratore rientri a casa prima che il medico sia andato via e in quel caso la visita può ancora svolgersi. Tuttavia se il lavoratore da una pertinenza della propria abitazione (ad.es garage, cortile, ecc.) l’assenza iniziale non è considerata tale e deve essere annotata nel referto. Diverso è il caso che il lavoratore sia di ritorno da un luogo diverso non giustificabile: in questo caso l’assenza è sanzionabile anche se la visita viene comunque effettuata con necessaria annotazione dell’origine del lavoratore per eventuali sanzioni.

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