NASPI 2025: I nuovi requisiti

Con il dichiarato obiettivo di scoraggiare i comportamenti elusivi che troppo spesso sono stati utilizzati per accedere al sussidio, l’Esecutivo ha modificato i requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione e ha introdotto una normativa più stringente per i lavoratori che intendano accedere alla Naspi.

Infatti la Legge di Bilancio 2025, modificando l’articolo 3, comma 1 del D.Lgs. n. 22/2015, ha introdotto un nuovo requisito contributivo per fruire della NASpI, di cui devono essere in possesso i lavoratori nel caso di evento di disoccupazione involontaria verificatosi dal 1° gennaio 2025 qualora, nei 12 mesi precedenti tale evento, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale.

I nuovi requisiti prevedono che per ottenere la prestazione il lavoratore deve trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria ossia causato dal licenziamento del datore di lavoro e non dalla presentazione di dimissioni volontarie. Infatti bisogna soddisfare l’ulteriore requisito contributivo neointrodotto di aver  accumulato almeno 13 settimane di contribuzione tra i “due eventi”.

In sintesi dal 10 gennaio 2025 il lavoratore  che  si dimetta da un contratto di lavoro presso un’azienda oppure risolva consensualmente il rapporto di lavoro e nei 12  mesi successivi venga assunto e successivamente licenziato da una seconda azienda PRIMA di aver maturato almeno 13 settimane di contributi NON  avrà diritto a ricevere l’assegno di disoccupazione. 

Per completare il quadro introduttivo ricordiamo come, sempre nella Legge di Bilancio, sia stata confermata l’interruzione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori  rimpatriati in caso di cessazione del rapporto di lavoro all’estero. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2025 le disposizioni previste dalla Legge n. 402/1975, che riconoscono il trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni ai lavoratori italiani rimpatriati, nonché ai lavoratori frontalieri, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero, non si applicano alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute dal 1° gennaio 2025.

Un’altra importante novità sulla disoccupazione riguarda l’istituzione della piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione sociale e Lavorativa del Ministero del Lavoro), alla quale sono iscritti tutti i percettori delle indennità Naspi e DIS-COLL a partire dal mese di novembre 2024 che si pone l’obiettivo di facilitare l’individuazione di una nuova occupazione per tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro.

Ulteriormente l’INPS con proprio messaggio n.4468 del 27 dicembre 2024 ha reso noto che il termine di 68 giorni per presentare la domanda di accesso alla Naspi dalla decadenza del rapporto di lavoro rimane sospeso per tutta la durata dell’evento in caso di malattia o infortunio sul lavoro. Ma in questi casi bisognerà allegare  alla domanda un certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa.

La norma fa salve le ipotesi in cui l’indennità di disoccupazione sia stata riconosciuta per dimissioni nel periodo di maternità, giusta causa

Ricordiamo che il requisito di aver lavorato almeno 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti per fruire della NASpI  non è più richiesto per gli eventi di disoccupazione decorrenti già dal 1° gennaio 2022.  

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