La Legge di Bilancio 2025 ai commi 406-422, introduce un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli di lavoro agricolo e di lavoro domestico, che impiegano lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna e Calabria.
Il nuovo esonero noto anche come “Decontribuzione Sud” è concesso con dei requisiti differenti a seconda della tipologia di azienda beneficiaria. Nel particolare, spetta alle:
- microimprese e piccole e medie imprese, intendendo quelle che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti a condizione che l’aiuto rispetti i limiti de minimis previsti dal Regolamento UE n. 2831/2023;
- imprese non rientranti nella nozione di “microimprese e di piccole e medie imprese”, a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di accedere alla misura incentivante, oltre ai datori di lavoro agricolo e domestico:
- i rapporti di apprendistato;
- gli enti pubblici economici;
- gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
- gli enti trasformati in società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
- alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
- alle aziende speciali costituite anche in consorzio, di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
- ai consorzi di bonifica e ai consorzi industriali;
- agli enti morali ed ecclesiastici.
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la nuova agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nelle misure di seguito indicate:
- per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;
- per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;
- per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;
- per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;
- per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.
L’esonero in esame:
- non è cumulabile con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l’autoimpiego e l’assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio
- non spetta nei casi previsti dalla normativa generale in materia di incentivi ;
- è concesso subordinatamente al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale nonché relativa agli obblighi di assunzione dei soggetti disabili
La norma precisa altresì che, ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l’amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’amministrazione concedente è l’INPS, che provvede all’esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.
I commi 399 e 400 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025 modificano le disposizioni contenute all’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 disponendo una proroga della maxi deduzione prevista a favore di imprese e lavoratori autonomi per le nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (ossia, per i soggetti con periodo di esercizio corrispondente all’anno civile, i periodi d’imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027).
Il beneficio fiscale consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, pari al:
- 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ciò porta, di fatto, il costo del lavoro al 120% del suo valore originale;
- 30% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in presenza di nuovi assunti a tempo indeterminato rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 216/2023. La deduzione del costo del lavoro è quindi pari al 130%.
Il comma 2 dell’art. 70 definisce i criteri di determinazione degli acconti dovuti, prevedendo:
- alla lettera a), che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi due (per i soggetti solari, periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027, al 31 dicembre 2028), si deve considerare l’imposta dell’anno precedente che si sarebbe determinata senza l’applicazione della maggior deduzione del costo del personale;
- alla lettera b), che, anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (per i soggetti solari, periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027) non si deve tener conto della maggior deduzione del costo del personale.
La Legge di Bilancio 2025 prevede il riconoscimento, a decorrere dall’anno 2025, di un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.
Con riferimento ai requisiti di concessione dell’esonero:
- le lavoratrici devono essere madri di due o più figli;
- l’esonero medesimo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non deve essere superiore all’importo di 40.000 euro su base annua, per le lavoratrici dipendenti. Per le lavoratrici autonome, l’esonero in esame è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della Legge n. 233/1990, quindi, al minimale annuo di retribuzione (minimale giornaliero per 312).
In ogni caso, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (per i lavoratori dipendenti pari al 33%, per i lavoratori autonomi pari al 22,65%).









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