Le dimissioni per fatti concludenti consistono in una fattispecie lavoristica che qualifica l’assenza prolungata ed ingiustificata del lavoratore come se fosse una sua dichiarazione silente atta ad esprimere la propria volontà di risolvere il rapporto contrattuale. Nel caso di dimissioni per fatti concludenti, Il datore non sarà tenuto alla corresponsione del c.d. ticket NASpI e potrà trattenere, dalle competenze di fine rapporto, l’indennità di mancato preavviso se il prestatore non dovesse “lavorarlo”.
Il termine di 15 giorni
l’art. 19 del Collegato Lavoro ha modificato l’articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015, in materia di “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale”, introducendo il comma 7-bis, il quale prevede che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni. Pertanto, nel caso in cui il CCNL preveda espressamente la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti e un termine superiore a quello legale di 15 giorni di assenza ingiustificata, dovrà essere applicato il termine contrattuale mentre laddove dovesse prevedere un termine inferiore dovrà comunque essere applicato il termine di 15 giorni.
Le comunicazioni agli Enti
In presenza di siffatta assenza, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla competente sede territoriale dell’INL, utilizzando il modello fornito dal medesimo Ispettorato, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.
Il datore di lavoro, entro i 5 giorni successivi l’inoltro all’ispettorato della comunicazione, dovrà comunicare ai servizi per l’impiego le dimissioni per fatti concludenti. Il mancato o tardivo rispetto dell’adempimento comporterà una sanzione amministrativa da €100 a €500.
Abbiamo utilizzato il verbo “può” non a caso: infatti la verifica dell’Ispettorato non è obbligatoria ma facoltativa ma, se intende effettuarla, deve definirla entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione datoriale verificando, per l’appunto:
- l’assenza al domicilio comunicato del lavoratore;
- il lavoratore conferma il proprio comportamento;
- il lavoratore produce elementi tali da provare la causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.
Ricorrendo tale ultima ipotesi, l’ispettore comunica alle parti la inefficacia delle “dimissioni per fatti concludenti”.
La ricostituzione del rapporto
Tuttavia l’Ispettorato del Lavoro non potrà ricostituire il rapporto di lavoro direttamente ma fornirà al lavoratore il verbale che costituirà, di certo, un valido strumento da far valere come elemento di prova in un eventuale giudizio.









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