Nel corso degli ultimi anni si sono avvicendate varie normative che hanno disciplinato la fattispecie dell’incentivo per i lavoratori dipendenti che, pur avendo raggiunto i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato in “Quota 103”, decidevano di rimanere in servizio rinunciando al pensionamento e ricevendo in busta paga l’importo dei contributi IVS a proprio carico. Da ultima, è intervenuta la Legge n. 207/2024 c.d. Legge di Bilancio 2025 che ha ampliato la platea dei beneficiari prevedendo, altresì, la non imponibilità ai fini fiscali delle somme oggetto dell’incentivo al posticipo del pensionamento.
Il datore di lavoro in possesso del DURC regolare pertanto dovrà provvedere al versamento della quota – datore ma sarà esonerato dall’obbligo di versamento per la quota del dipendente che ha esercitato la facoltà di accesso al beneficio.
I beneficiari della misura sono tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati purchè risultino iscritti all’AGO e maturino i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2025. La domanda
può essere inoltrata dai beneficiari una sola volta nella vita lavorativa e, in ogni caso, prima del conseguimento di una pensione diretta (con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità) e prima del perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
L’adesione all’incentivo non comporta benefici sostanziali all’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo mentre, nel caso di pensione calcolata col sistema contributivo, comporterà la determinazione del montante contributivo individuale in base all’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro relativamente al solo periodo di durata del beneficio.









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