Con Circolare del 5 giugno 2025, n. 98, l’INPS ha reso ulteriori istruzioni sul nuovo requisito contributivo per l’accesso alla prestazione NASpI a decorrere dal 1° gennaio 2025.
La Legge di Bilancio 2025, modificando l’art.3, comma 1, D.Lgs. n. 22/2015, ha introdotto un nuovo requisito contributivo per fruire della NASpI di cui devono essere in possesso i lavoratori in caso di cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale da un rapporto a tempo indeterminato intervenuta nei 12 mesi precedenti la fine del rapporto per cui si richiede la NASpI.
Pertanto ricapitolando i requisiti vigenti a partire dal 1 gennaio 2025 l’indennità NASpI spetta ai lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente le seguenti condizioni:
- siano in stato di disoccupazione;
- possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
- possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie anche a seguito di risoluzione consensuale;
Oggi l’Inps specifica ulteriormente che se, nel periodo intercorrente tra i due eventi, sono presenti anche settimane di contribuzione nel settore agricolo, le stesse sono cumulabili e quindi utili ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane di contribuzione, fermi restando i parametri di equivalenza, che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.
La nuova normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 esclude dall’ulteriore onere contributivo le ipotesi in cui l’indennità di disoccupazione sia stata riconosciuta per dimissioni nel periodo tutelato di maternità/paternità, giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
L’INPS precisa, inoltre, che mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riferirsi esclusivamente ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato la successiva cessazione involontaria (ossia il successivo rapporto di lavoro) può essere sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.









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