Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Decreto n. 95 del 9 luglio 2025, con il quale si recepisce il Protocollo quadro sulle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro del 2 luglio 2025.
I datori di lavoro, fermo restando l’obbligo di dare completa attuazione alla normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che già fornisce il quadro per la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, devono trasmettere alla sede dell’INPS territorialmente competente gli accordi, sottoscritti a livello territoriale con le parti sindacali che prevedono l’erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche.
Si fa espresso riferimento alle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dalle emergenze climatiche, tra le quali l’esposizione ad alte temperature, nell’ottica di una piena tutela delle condizioni psicofisiche delle lavoratrici e dei lavoratori.
La valutazione del rischio di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 deve pertanto includere tutti i pericoli per la salute e sicurezza, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 180 in materia di microclima. Così, il suo aggiornamento e il relativo documento, ai sensi dell’art.29 del medesimo decreto legislativo.
Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del decreto legislativo n.81 del 2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, e prevedere misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni, ecc. Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l’idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso all’ombra, ecc., come previsto dall’articolo 96, co. 1, lett. d), decreto legislativo n. 81 del 2008. In relazione all’adozione degli accordi attuativi del Protocollo in sede di categoria, territorio o azienda, potranno essere previsti criteri di premialità per le imprese aderenti, riconosciuti dall’Inail in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla normativa di riferimento.









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