Dal 1° ottobre 2024, come noto, è necessario possedere la c.d. “patente a crediti” da parte delle imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nei cantieri temporanei o mobili ove si effettuino i lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’All. X del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL).
La patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere aumentati fino ad un massimo di 100 o ridotti tanto che una diminuzione sotto i 15 crediti residui impedisce la prosecuzione dell’attività in cantiere.
Tuttavia, qualora l’operatore economico, la cui patente sia dotata di crediti residui inferiori a 15 a causa di una decurtazione verificatasi durante l’esecuzione di attività già avviate, abbia eseguito una percentuale dei lavori di sua spettanza superiori al 30% del valore del contratto, gli è consentito terminare le lavorazioni in essere.
La piattaforma di gestione della patente ha registrato due importanti aggiornamenti al fine di poter offrire agli utenti e agli organi di controllo alcune nuove funzionalità. I chiarimenti forniti il 10 luglio 2025 hanno riguardato:
l’attestazione del ruolo di legale rappresentante del soggetto giuridico Al fine di ottenere il rilascio della patente a crediti. L’attestazione circa il ruolo di legale rappresentate, per l’impresa, o di lavoratore autonomo si rilascia accedendo alla piattaforma tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS/eIDAS): pertanto, come precisato nella Nota del Direttore dell’Ispettorato 15 luglio 2025, n. 288, per i soggetti non italiani privi di identità digitale, siano essi soggetti comunitari privi di eIDAS o extracomunitari, è necessario l’intervento di un Ispettorato territoriale, cui l’utente può rivolgersi, senza dover rispettare una particolare competenza territoriale, sia in presenza, sia via PEC, sia tramite i servizi MS Teams. L’attestazione tramite un Ispettorato territoriale per ottenere la patente è necessaria anche per i professionisti che operano nei cantieri, come gli archeologi, per i quali, non essendo tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio, è quindi necessario un accertamento alternativo circa la professione esercitata.
- la delega ad altro soggetto, fisico o giuridico, per la gestione della patente: infatti dal 10 luglio 2025 il delegato non può più autodichiararsi tale ma deve essere delegato dal legale rappresentante già “attestato”.
- il riconoscimento dei crediti aggiuntivi ai sensi dell’articolo 5, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 settembre 2024, n. 132;
- la sottrazione dei crediti aggiuntivi da parte degli Ispettorati territoriali.
Da ultimo evidenziamo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in data 25 luglio 2025, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale ulteriori FAQ relative alla patente a crediti, che, tra gli altri, affrontano ed approfondiscono le seguenti tematiche:
- la responsabilità, in capo ai soggetti che possono accedere alle informazioni contenute nella patente all’interno della piattaforma, in caso di assenza dei requisiti da parte della ditta/lavoratore autonomo;
- la necessità di dichiarazione di iscrizione alla CCIAA per i restauratori liberi professionisti;
- i documenti necessari per il rilascio della patente, in caso di imprese stabilite in Stato UE diverso dall’Italia;
- la durata della patente a crediti;
- la necessità di richiedere più patenti, in presenza di una società con sedi che hanno Partite Iva differenti;
- la necessità di dotarsi di patente a crediti se si opera fisicamente nei cantieri ma non si hanno dipendenti;
- la necessità di patente per gli addetti alla manutenzione e per attività operative sugli impianti tecnologici, per la fornitura e posa in opera o manutenzione di gruppi statici di continuità, per chi si occupa della riparazione di macchinari, per le imprese di pulizia che operano nei cantieri;
- l’esclusione dalla patente per gli allestimenti in musei e spazi espositivi, al contrario di quanto avviene per le attività disciplinate dal “Decreto Palchi”, e per i lavori boschivi che non comportino lavorazioni edili o di ingegneria civile.









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