Ulteriori Tutele per i lavoratori “oncologici”

La Legge 18 luglio 2025, n.106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio 2025 n.171, in vigore dal 09 agosto 2025,  ha introdotto importanti tutele ai lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, purché con invalidità certificata pari o superiore al 74%. Tra gli altri interventi, evidenziamo che l’art.1 estende le tutele circa la conservazione del posto di lavoro e il riconoscimento dello smart working con priorità prevedendo che il lavoratore possa chiedere un congedo non retribuito fino a 24 mesi (continuativi o frazionati), durante i quali il posto di lavoro è garantito. Durante il congedo non è erogata la retribuzione e non si può svolgere altre attività lavorative. Il periodo non contribuisce all’anzianità di servizio né ai fini pensionistici, ma è possibile riscattarlo volontariamente con contributi secondo le regole della prosecuzione volontaria. il congedo si cumula con altri benefici e decorre soltanto dopo l’esaurimento di altri giorni di assenza riconosciuti. Al termine del congedo, il lavoratore ha diritto prioritario ad accedere al lavoro agile, ove compatibile con le mansioni aziendali.

Nel successivo art. 2 viene riconosciuta, dal 01 gennaio 2026, la possibilità di fruire di 10 ore annuali di permesso retribuito  aggiuntivo per visite, esami, analisi o terapie, oltre a quelli già previsti da legge o contratto collettivo a beneficio dei lavoratori con malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, e quelli affetti da patologie croniche o invalidanti. Suddetti permessi spettano anche ai genitori di figli minorenni con tali patologie e tali ore vengono riconosciute con indennità economica simile a quella in caso di malattia e contribuzione figurativa, come per le terapie salvavita. Nel settore privato l’indennità verrà anticipata dal datore di lavoro che ne provvederà al recupero in fase di conguaglio contributivo. Nel settore pubblico, invece, la gestione è conforme ai contratti collettivi tramite la sostituzione del personale assente. Anche i lavoratori autonomi continuativi affetti da tali patologie possono sospendere l’attività per fino a 300 giorni all’anno senza compenso, ma senza rischio di perdita del rapporto professionale.

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