La rinuncia tacita al superminimo

Nell’approfondimento giuridico affrontiamo un argomento che, di certo, interesserà molti utenti: ossia se possa essere considerata ammissibile la rinuncia tacita al superminimo da parte del lavoratore. La Corte di Cassazione con propria Ordinanza n. 22767 del 6 agosto 2025, ha ribadito che  il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, per il quale opera la garanzia della irriducibilità della retribuzione prevista dall’art. 2103 c.c. deve essere determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, attinenti, cioè, alla professionalità tipica della qualifica rivestita. Non sono compresi invece i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà. Tuttavia, nel caso di specie, avendo il Giudice svolto un accertamento in fatto sul contegno delle parti, incensurabile in sede di legittimità, può concludersi per la validità della rinuncia al superminimo espressa dal lavoratore tramite fatti concludenti.

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