Con Sentenza n. 37 del 23 marzo 2026 , la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 1, terzo periodo, del DL 6 dicembre 2011, n. 201 , in riferimento all’articolo 3 della Costituzione , sollevata dalla Corte dei Conti (sezione giurisdizionale per la Regione Campania) laddove dispone l’abrogazione dell’istituto della pensione privilegiata (primo periodo), fatta eccezione per:
- il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico (secondo periodo);
- i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ei procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda (terzo periodo).
Secondo il giudice rimettente, la norma è costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non include, tra le ipotesi escluse dall’abrogazione, i procedimenti volti al riconoscimento della pensione privilegiata, per i quali, alla data di entrata in vigore del DL n. 201/2011 , non sia ancora iniziato a decorrere il termine di presentazione della domanda.
Rispondendo alla tesi del giudice emittente, la Corte Costituzionale ha chiarito che tutte le ipotesi derogatorie previste dalla disposizione censurata presuppongono l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro prima dell’entrata in vigore del DL n. 201/2011 . Il diritto alla pensione privilegiata, infatti, pur essendo conseguenza di un evento dannoso (ferite, lesioni, infermità) dipendente da causa di servizio, non sorge con il solo riconoscimento del nesso causale ma richiede necessariamente la cessazione del rapporto di lavoro.








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