Decreto Fiscale: le novità

Il DL n. 38/2026, cd “ Decreto Fiscale ”, contenente una serie di “Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27.3.2026 entrato in vigore il 28.3.2026 .

Art. 1 – Base imponibile IVA permute

La legge  Finanziaria per l’anno 2026 ha modificato l’art. 13, comma 2, lett. d), del DPR n. 633/72 prevedendo che, a decorrere dall’1.1.2026, la base imponibile delle operazioni permutative e dazioni di pagamento è individuata “ dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni ”.

Ora, è previsto che la nuova disposizione è applicabile alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati / rinnovati a decorrere dall’1.1.2026 (con clausola di salvaguardia per i comportamenti pregressi e senza rimborsi d’imposta).

Ne consegue che per i contratti stipulati fino al 31.12.2025 continua a trovare applicazione il (precedente) criterio del valore normale.

Art. 3 – Avviamento negativo cessione d’azienda

Per i soggetti che applicano i Principi contabili internazionali, in caso di cessione d’azienda / ramo d’azienda l’avviamento negativo concorre alla formazione del reddito / VAP in citazione costanti nell’esercizio stesso e nei 4 successivi.

La tariffazione è applicabile dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024.

Art. 5 – Importazioni inferiori a €150

La legge Finanziaria 2026 ha introdotto, nel rispetto dalla normativa UE in materia doganale e fiscale, un contributo (pari a € 2) alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle questioni di modico valore (non superiore a € 150) .

Ora, è previsto che il contributo in esame non sia applicabile alle spedizioni di beni importati fino al 30.6.2026 .

Art. 7 – Iper ammortamento investimenti in beni strumentali

Nell’ambito della Finanziaria 2026 il Legislatore ha proposto a favore delle imprese, in luogo del credito d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, l’iper ammortamento per gli investimenti in:

  • beni materiali ed immateriali interconnessi al sistema aziendale / rete di fornitura;
  • beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo.

La maggior parte del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti:

effettuata dall’1.1.2026 al 30.9.2028 (entro tale data è necessario che l’investimento sia “effettuato”, ai sensi dell’art. 109, TUIR, non essendo prevista la possibilità di “prenotazione” con effettuazione in data successiva);

in beni prodotti in uno Stato UE / SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

 Ora, con la modifica del comma 142 dell’art . 1, Legge n. 199/2025 , è stato soppresso il vincolo che limitava il beneficio in esame agli acquisti di beni prodotti in uno Stato UE/SEE .

Art. 8 – Nuovo Credito d’imposta “transizione 5.0”

E’ previsto un nuovo contributo , sotto forma di credito d’imposta, pari al 35% dell’importo richiesto nella predetta comunicazione, aumentato delle spese sostenute per gli obblighi di certificazione a vantaggio di quelle imprese che:

  • hanno presentato la comunicazione preventiva prevista dall’art . 38, comma 10, DL n. 19/2024 per accedere all’agevolazione “Transizione 5.0”;
  • hanno ricevuto dal GSE la conferma che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal DM 24.7.2024;
  • non hanno potuto accedere al credito d’imposta a causa dell’esaurimento delle risorse;

L’agevolazione è concessa nel limite complessivo di € 537 milioni.

Entro il 30.4.2026 , il GSE comunica alle imprese il credito effettivamente utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta in esame:

  • è utilizzabile decorsi 5 giorni dalla comunicazione del GSE, esclusivamente in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline). Ai fini della compensazione:
  • non è applicabile il limite pari a:

A)      € 2.000.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000 ;

B)      € 250.000 annui previsti per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 ;

C)      non opera la previsione di cui all’art . 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per impostori erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto;

D)      non è tassato ai fini IRPEF/IRES/ IRAP ;

E)  non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Art. 9 – ritenuta premi atleti dilettanti

Per i premi erogati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dal 28.3 al 31.12.2026 è fissata una soglia di esenzione della ritenuta alla fonte di cui all’ art. 30, DPR n. 600/73 pari a € 300 complessivi . In caso di superamento della soglia le somme sono assoggettate interamente a ritenuta.

Art. 11 – Ripristino regime di tassazione

Con la modifica degli artt. 58, 59, 87 e 89, TUIR e l’abrogazione dei commi da 51 a 55 dell’art . 1, Legge n. 199/2025 , Finanziaria 2026, sono ripristinati :

  • il regime di tassazione dei dividendi ;
  • il regime di tassazione delle partecipazioni (PEX);
  • applicabile fino al 2025 dalle società di persone / capitali.

In sintesi, sono soppresse le condizioni / requisiti introdotti dalla Finanziaria 2026 (partecipazione non inferiore al 5% ovvero di valore non inferiore a € 500.000), per l’applicazione:

  • dell’esenzione (41,86% / 95%) della tassazione dei dividendi percepiti da società di persone / capitali;
  • dell’esenzione (41,86% / 95%) della tassazione delle plusvalenze realizzate su partecipazioni da società di persone / capitali.

Sono state ripristinate inoltre le condizioni / requisiti di cui all’art . 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73 relativi all’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta dell’1,20% sugli utili corrisposti a società non residenti a decorrere dall’1.1.2026.

Art. 12 – Imposta di bollo

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è previsto l’aumento da € 100 a € 118 dell’imposta di bollo sui c/c emessi dal 28.3.2026 (per le persone fisiche l’imposta rimane fissata a € 34,20).

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