Aliquota contributiva Aziende agricole 2026

L’INPS con propria circolare n. 43 del 7 aprile 2026 , ha reso note le tabelle delle aliquote contributive per l’anno 2026 con riferimento alle aziende agricole che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed anche relativamente a personale con rapporto di lavoro occasionale a tempo determinato.

Fondo pensione lavoratori dipendenti – generalità delle aziende agricole

Al fine del calcolo delle aliquote contributive per aziende che svolgono la propria attività nel settore dell’agricoltura, si deve tenere conto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1 del D.Lgs. N. 146/1997 . Tale disposizione prevede che, dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ( FPLD ) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato, determinato e assimilati, devono non essere elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32% , a cui si deve aggiungere l’ incremento di 0,30 punti percentuali ex articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006 .

L’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico lavoratore rimane, invece, invariata , poiché risulta già raggiunta la misura piena.

Per l’anno 2026 , dunque, le nuove aliquote contributive del settore risultano le seguenti.

Aliquota IVS, anno 2026 – Generalità delle aziende agricole
Nessunodi cui a carico del lavoratore
30,50%8,84%

Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale

Anche per l’anno 2026 rimane invariata l’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ( art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 146/1997 ), poiché, nel 2011, è già stata raggiunta la misura complessiva del 32%, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali ( art. 1, comma 769, Legge 296/2006 ).

Di conseguenza, per il 2026 , le aliquote rimangono fissate nella seguente misura.

Aliquota IVS, anno 2025 – Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
Nessunodi cui a carico del lavoratore
32,30%8,84%

Contributi dovuti dalle cooperative e consorzi

L’articolo 1, comma 221, lettera a) della Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ), a modifica ed integrazione dell’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. N. 22/2015, ha provveduto ad estendere la tutela della prestazione NASpI agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci ( Legge 15 giugno 1984, n. 240 ).

Di conseguenza, dal 1° gennaio 2022, tali imprese:

  • sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI , sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a conto dati;
  • non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola ( art. 11, DL n. 402/1981 , convertito con modifiche dalla Legge n. 537/1981).

Minimali per i rapporti di lavoro subordinato part time

In relazione ai rapporti di lavoro a tempo parziale , per i minimi a fini contributivi trova applicazione l’ articolo 1, comma 1, del DL n. 338/1989 , convertito con modifiche dalla Legge n. 389/1989 .

La retribuzione così determinata deve, però, essere adeguata nel caso risulti inferiore a quella individuata dall’articolo 11 del D.Lgs. N. 81/2015, disposizione che fissa il criterio per determinare un apposito minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

Per l’anno 2026 , il procedimento per determinare la retribuzione minima oraria è: €58,13 x 6/39 = € 8,94

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