Legge 104: le novità 2026

Può capitare, nel corso della vita lavorativa di ciascun individuo, di avere la necessità di dover prestare assistenza ad un familiare affetto da disabilità a volte, purtroppo, anche grave che richieda, per l’effetto, la sospensione temporanea della propria attività lavorativa. A tal proposito è possibile usufruire delle facoltà e attribuzioni riconosciute dalla legge n. 104 del 1992: vera e propria pietra miliare dell’ordinamento italiano per le opportunità che riconosce ai lavoratori nel tentativo di ridurre il “gap” tra la necessità di assistenza delle persone con disabilità e gli impegni che l’attività lavorativa necessariamente impone.  Tuttavia ci sono delle rinunce da prendere in considerazione ed in questo approfondimento vedremo nel dettaglio anche le novità previste dal Legislatore per l’anno 2026.

Con propria circolare n. 6 del 30 gennaio 2026, l’INPS ha comunicato i nuovi limiti applicabili per il 2026, rivalutati periodicamente, a tutela del potere d’acquisto dei beneficiari rispetto all’indice dei prezzi al consumo: per l’anno in corso soglia economica complessiva che lo Stato mette a disposizione per ogni anno di congedo è pari a 57.837 euro suddivisa in una quota erogata direttamente al dipendente che non può superare il limite massimo di € 43.380 annui e di un’altra quota a copertura dei contributi figurativi pari a € 14.460.

Tuttavia, a riguardo, è importante considerare che l’INPS calcola il 100% dell’indennità prendendo come riferimento esclusivo le voci fisse e continuative dello stipendio base con esclusione, dall’assegno mensile durante il congedo e di qualsiasi elemento variabile legato all’effettiva presenza in servizio o al rendimento. Restano quindi esclusi dal calcolo i compensi per il lavoro straordinario, i premi di produzione legati agli obiettivi aziendali, le indennità di trasferta, le maggiorazioni per i turni notturni o festivi e ogni altra forma di emolumento occasionale.

Inoltre la normativa prevede, nei periodi di fruizione del congedo, la sospensione della maturazione delle ferie, dei permessi retribuiti, della tredicesima e eventuale quattordicesima mensilità nonché del TFR.

Nell’ambito della normativa relativa al congedo straordinario è notorio che la fruizione è subordinata al limite temporale di 2 anni nell’ambito della vita lavorativa del richiedente impedendone la cumulabilità dei periodi assistenziali indipendentemente dal mutare delle condizioni familiari o professionali. Ciò significa che un dipendente non può richiedere più di 24 mesi totali di astensione anche se nel corso della sua carriera si trova a dover assistere più parenti diversi colpiti da disabilità grave. Ulteriormente, il medesimo limite di 2 anni si applica alla persona assistita e ciò comporta che se per lo stesso disabile grave un primo familiare ha già utilizzato 18 mesi di congedo un eventuale secondo familiare che subentri nell’assistenza potrà beneficiare soltanto del semestre residuale poiché non sono concessi più di 24 mesi di copertura complessiva per lo stesso soggetto fragile.

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