Congedo parentale e per malattia figli: tutte le novità 2026

Per fruire del congedo parentale ordinario c’è più tempo: infatti il limite di età è stato elevato da 12 a 14 anni.

Così anche il congedo per disabilità grave è stato elevato sino ai 14 anni del figlio o della figlia.

Nel caso di dover prestare assistenza per la malattia dei figli compresi nella fascia di età dai 3 ai 14 anni i giorni spettanti passano da 5 a 10 all’anno per ciascun genitore.

In caso di adozioni e affidamenti i termini per fruire del congedo e dell’indennità si calcolano dall’ingresso in famiglia e fino ai 14 anni del minore e, in ogni caso, non oltre la maggiore età.

Ricordiamo che il congedo parentale si può usare a ore in base alle regole fissate nel CCNL di riferimento.

Queste le novità principali introdotte in materia dalla Legge di Bilancio 2026 ma andiamo ad illustrarle nel dettaglio.

Indennità all’80% e al 30%

L’INPS riconosce l’indennità elevata all’80% della retribuzione per un massimo di 3 mesi complessivi purchè il congedo venga fruito entro i primi 6 anni di vita del bambino  o, in caso di adozione o affidamento, entro 6 anni dall’ingresso in famiglia.

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, di cui fino a 3 mesi indennizzabili all’80%, entro i 14 anni di età del figlio e per un periodo massimo complessivo di 9 mesi indennizzati tra i genitori.

Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai 9 mesi indennizzati, il 30% spetta solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.

Riassumendo:

  • Se la fruizione avviene entro i primi 6 anni di vita del bambino il genitore che ne beneficia percepirà fino all’80% della retribuzione per un periodo massimo di 3 mesi complessivi;
  • Se la fruizione avviene entro i primi 14 anni di vita del bambino il genitore che ne beneficia percepirà fino al 30% della retribuzione entro il limite massimo di 9 mesi indennizzati ai genitori;
  • Oltre il limite dei 9 mesi indennizzati verrà corrisposta una percentuale del 30% della retribuzione solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo annuo di pensione.

Quando presentare la domanda

La domanda va presentata all’INPS prima dell’inizio del periodo di congedo in quanto, se inoltrata in ritardo, l’indennità verrà riconosciuta solo a partire dalla data di presentazione della domanda e non da quella di inizio dell’assenza.

Il congedo di paternità per l’anno 2026

Vale la pena precisare subito che il congedo di paternità obbligatorio è un diritto distinto dal congedo parentale a fronte del quale:

  • spettano 10 giorni lavorativi obbligatori;
  • in caso di parto plurimo i giorni diventano 20;
  • i giorni possono essere fruiti dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita, oppure dall’ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione o affidamento;
  • possono essere fruiti anche durante il congedo di maternità dell’altro genitore;
  • l’indennità è pari al 100% della retribuzione.

Oltre al congedo di paternità obbligatorio, il padre può fruire anche del congedo parentale ordinario che gli conferisce il diritto fino a 6 mesi, che possono diventare 7 se si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi.

Congedo di maternità per l’anno 2026

Il congedo di maternità obbligatorio è di 5 mesi (di norma 2 prima del parto e 3 dopo, con possibilità di flessibilità). L’indennità è pari all’80% della retribuzione, a carico INPS.

Figli con disabilità grave

La Legge di Bilancio 2026 estende il prolungamento del congedo parentale nei casi di disabilità grave fino al compimento dei 14 anni del figlio innalzando il limite temporale precedentemente fissato a 12 anni.

Adozioni e affidamenti

Per i genitori adottivi e affidatari le regole, uguali ai figli naturali, viene specificato che i termini si calcolano dall’ingresso del minore in famiglia e non dalla nascita. Specificamente:

  • il congedo e l’indennità si possono fruire entro 14 anni dall’ingresso in famiglia;
  • il limite si applica comunque non oltre la maggiore età del minore;

Malattia di figlie e figli per l’anno 2026

Ulteriori modifiche sono state introdotte dalla Legge di Bilancio per quanto riguarda i congedi per malattia.

Sono stati elevati da 5 a 10 l’anno, i giorni fruibili da ciascun genitore in caso di malattia del figlio compreso nella fascia d’età dai 3 ai 14 anni. Per i figli fino a 3 anni resta il diritto di astensione per tutta la durata della malattia in alternativa tra i genitori.

Specificamente:

  • fino a tre anni i genitori, a rotazione, potranno fruire di permessi non retribuiti per tutta la durata della malattia;
  • dai 3 agli 8 anni i genitori, in alternativa, potranno fruire di permessi non retribuiti per un massimo di 5 giorni ciascuno;
  • dagli 8 ai 14 anni i genitori, in alternativa, potranno fruire di 10 giorni l’anno ciascuno a differenza dell’anno 2025 quando non era previsto alcun beneficio.

I giorni di assenza per malattia non sono cumulabili: entrambi i genitori non possono assentarsi nello stesso giorno per lo stesso figlio o la stessa figlia. Il certificato di malattia del pediatra è sempre obbligatorio.

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