Lo svolgimento delle attività di lavoro domestico devono essere effettuate presso il datore di lavoro perché, in caso contrario, non possono considerarsi correlate al funzionamento della vita familiare dello stesso. Lo precisa la Corte di Cassazione con propria Ordinanza n. 24869 del 31 agosto 2026, affermando che uno degli elementi essenziali del lavoro domestico è proprio il rapporto tra datore e lavoratore che si esplica anche attraverso la condivisione degli spazi e della vita familiare. In tale contesto è infatti necessaria una correlazione inscindibile tra le finalità della prestazione (legata al funzionamento della vita familiare) e il soddisfacimento dei bisogni personali del datore e non di soggetti diversi. La separazione tra il datore di lavoro e il beneficiario della prestazione altera quindi uno degli elementi essenziali del lavoro domestico e di conseguenza non consente l’applicazione del regime contributivo agevolato. Il caso di specie prevedeva che un’Associazione stipulasse i rapporti di lavoro domestico per poi inviare i lavoratori assunti presso abitazioni di persone anziane o strutture ove esse erano ricoverate.








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