La Cassazione con propria ordinanza del 24 marzo 2026, n. 6988 ha evidenziato che se le parti trovano un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto subordinato, perché spetti il pagamento dell’indennità di disoccupazione NASpI, devono ricorrere tutte le condizioni previste.
Vediamo i due casi oggetto della distinzione normativa:
- tentativo di conciliazione obbligatorio da espletarsi – presso l’ITL su iniziativa del datore – ove si prospetti il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente assunto in data antecedente l’introduzione delle cc.dd. “tutele crescenti” da parte di un datore bisogna far riferimento all’ art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604 , il quale al co. 7 dispone che se la conciliazione abbia esito positivo e preveda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia della NASpI;
- offerta di conciliazione, nel caso in cui il datore intende formularla, perché il lavoratore rinunci ad impugnare il licenziamento che gli è stato comminato, ai sensi dell’ art. 6 del D.Lgs. n. 4 marzo 2015, n. 23 , ove si tratti di un dipendente che rientra nel campo di applicazione delle tutele crescenti. In questo caso, a seguito della risoluzione consensuale del rapporto pattuita in sede sindacale (con l’erogazione di un incentivo all’esodo), nei due giudizi di merito era stata accolta la richiesta di NASpI del dipendente.
Su questa seconda fattispecie si è espressa la Suprema Corte stabilendo che in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro l’indennità NASpI può essere riconosciuta solo ove essa sia intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’ art. 7 della legge n. 604/1966.









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