Man presenting TFR reform details to attentive crowd in historic town square

Il Trattamento di fine rapporto è regolamentato dall’art. 2120 del Codice civile, prevede l’accantonamento annuale di una quota pari alla retribuzione utile divisa per 13,5. Consiste in una componente della retribuzione differita che matura durante il rapporto di lavoro ed è liquidata alla cessazione dello stesso indipendentemente dalla causa.  

La legge di Bilancio 2026 ha introdotto, tra le altre, una modifica sostanziale: per i lavoratori neoassunti nel settore privato è previsto,  dal 1° luglio 2026, un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.

Se sei alla prima assunzione, hai 60 giorni per scegliere se:

  • aderire a una forma pensionistica complementare;
  • mantenere il TFR presso il datore di lavoro;

In assenza di una scelta, si applica il meccanismo di adesione automatica alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto collettivo applicato in azienda oppure, in mancanza, alla forma pensionistica residuale.

Specifichiamo che per «prima assunzione» si intende il primo rapporto di lavoro subordinato instaurato dopo il 30 giugno 2026. Restano esclusi il pubblico impiego e i lavoratori domestici e, salvo diversa indicazione del decreto attuativo, i lavoratori intermittenti. 

Se non è la tua prima assunzione e hai già aderito in passato a una forma pensionistica complementare con conferimento del TFR, hai sempre 60 giorni per indicare al nuovo datore di lavoro a quale fondo pensione destinare il TFR maturando. In questo caso non è possibile optare per il mantenimento del TFR in azienda, salvo il caso in cui la posizione nel fondo pregresso sia stata integralmente riscattata.

Per effettuare questa scelta è necessario utilizzare la forma scritta.

Pertanto con decorrenza 1° luglio 2026, per i nuovi rapporti di lavoro:

  • il lavoratore viene automaticamente iscritto a una forma di previdenza complementare collettiva;
  • l’iscrizione avviene senza necessità di una manifestazione di volontà iniziale;
  • il silenzio del lavoratore fino a 60 giorni dal momento dell’assunzione equivale ad adesione.

Il sistema, dunque, non attende più una scelta attiva: l’adesione è la regola, la rinuncia l’eccezione 

L’adesione automatica non è irreversibile. La normativa riconosce al lavoratore la possibilità di rinunciare entro 60 giorni dalla data di prima assunzione.

La scelta,  esplicita o tacita,  di destinare il TFR al fondo  dopo i  60 giorni è irrevocabile: non si può più tornare alla destinazione in azienda.

Al contrario, optando entro i 60 giorni per il mantenimento in azienda o all’INPS, la decisione è definitiva solo per quella fase ma resta possibile cambiare idea successivamente aderendo alla previdenza complementare.

Le opzioni per chi rinuncia al Fondo pensione:

  • il lavoratore può mantenere il TFR in azienda, secondo le regole ordinarie dell’art. 2120 c.c.;
  • oppure può destinare il TFR a una diversa forma di previdenza complementare;
  • resta salva la possibilità di aderire in un momento successivo a un fondo pensione.
  • In assenza di rinuncia nei termini, l’adesione automatica diventa pienamente efficace

La destinazione del TFR, in presenza di adesione automatica, segue i seguenti criteri:

  • il conferimento avviene verso la forma pensionistica collettiva prevista dal contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale;
  • se in azienda sono presenti più fondi, l’adesione opera verso quello con il maggior numero di iscritti;
  • in mancanza di accordi collettivi, il TFR confluisce nella forma pensionistica residuale, individuata ad esempio,  nel fondo Cometa per i metalmeccanici

Con l’adesione automatica non confluisce solo il TFR maturando. Salvo specifiche esclusioni, viene versata  sia la contribuzione a carico del datore di lavoro che la contribuzione del lavoratore, nella misura prevista dagli accordi collettivi dei periodi successivi.

Fa eccezione il caso dei lavoratori con retribuzione annua lorda inferiore all’importo dell’assegno sociale, per i quali la contribuzione aggiuntiva non opera automaticamente.

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