Con proprio messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026, l’INPS ha fornito rilevanti chiarimenti in merito al riconoscimento delle dimissioni per giusta causa ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di recesso dal rapporto di lavoro per la tutela del bene supremo della vita da parte della lavoratrice o del lavoratore vittima di violenza.
In particolare, l’Istituto chiarisce che gli atti persecutori o le forme di violenza di genere, ancorché provenienti da soggetti estranei all’ambiente professionale, possono, in linea di principio, integrare la situazione di oggettiva impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro richiesta dall’articolo 2119 c.c. Tuttavia, il riconoscimento del diritto alla NASpI richiede la presenza di chiare, oggettive e documentate situazioni fattuali, da valutare in concreto alla luce del collegamento funzionale tra le violenze subite e il rapporto di lavoro.








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