Con propria Ordinanza n. 24378 del 2 agosto 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che la tutela della reintegrazione attenuata prevista dall’articolo 18, comma 4, Legge n. 300/1970 è prevista in caso di “insussistenza del fatto contestato” che implicitamente non può che ricomprendere anche l’ipotesi di inesistenza della contestazione. Se dunque manca la contestazione disciplinare scritta, il licenziamento per giusta causa non può che considerarsi inesistente.








Lascia un commento