La Corte di Cassazione con propria Ordinanza n. 23453 del 17 luglio 2026 ha sancito che l’attribuzione del buono pasto è un’agevolazione di carattere assistenziale volta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente ed è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, restando irrilevanti la durata di tali intervalli e il fatto che l’orario di lavoro sia articolato in turni. Ciò significa che il diritto matura non in base alla durata della pausa ma dell’orario di lavoro che, se supera le sei ore consecutive, dà diritto alla pausa e a fruire del servizio mensa anche in una delle modalità sostitutive stabilite dall’azienda come, ad esempio, prima o dopo il turno.








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