All’origine della controversia, la richiesta di accertamento da parte del lavoratore dell’illegittimità dei provvedimenti datoriali con i quali erano state assorbite alcune voci retributive, tra le quali il superminimo individuale ad personam, con conseguente ripristino delle somme e restituzione di quanto trattenuto. A riguardo la Corte di Cassazione, con propria Sentenza n. 23704 del 21 luglio 2026 ha esaminato il rapporto tra usi aziendali e assorbimento del superminimo, precisando anzitutto che l’uso aziendale si configura allorché il datore di lavoro riconosca spontaneamente e in modo costante e generalizzato un trattamento più favorevole ai dipendenti rispetto a quanto previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, essendo a tal fine sufficiente la reiterazione oggettiva della condotta. D’altra parte, la reiterata rinuncia da parte del datore ad esercitare la facoltà di assorbimento può comportare la formazione di un uso aziendale tale da rendere il superminimo non assorbibile, escludendo a tal fine una comune volontà delle parti. Inoltre, proseguono gli Ermellini, un uso aziendale non vincola per sempre il datore di lavoro, essendo ammissibile anche il recesso da un uso aziendale quando sia manifestato in modo chiaro, univoco e conoscibile dalla generalità dei lavoratori coinvolti, senza la necessità di una forma specifica. Non basta, quindi, il mancato rispetto dell’obbligo derivante dall’uso aziendale per configurare un recesso in tal senso.








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